QUADRO NORMATIVO

AS 2017-2018 – Testamento biologico e fine vita

Il Parlamento italiano ha recentemente approvato un disegno di legge sul fine vita (D.L. n. 2801, approvato in via definitiva dal Senato il 14 dicembre 2017, “Norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipata di trattamento”).

La norma è strutturata allo scopo di cercare di tutelare contemporaneamente diversi diritti: da un lato il diritto alla vita e alla salute, dall’altro quello alla dignità e all’autodeterminazione della persona. Il perno fondamentale è rappresentato dal consenso informato, nel quale si incontrano l’autonomia del paziente e la responsabilità del medico: il paziente deve essere messo nella condizione di esprimere la propria volontà in modo consapevole, attraverso un’informazione completa sulla propria condizione e sulle prospettive di trattamento. In base alle previsioni sull’evoluzione della malattia il paziente e i sanitari possono concordare in anticipo un programma di cure che può essere modificato, sempre in modo condiviso, in caso di nuovi sviluppi o di una diversa deliberazione da parte del paziente. Il paziente può chiedere che uno o più familiari o persone di fiducia siano coinvolti nella relazione con l’équipe medica.

Altro concetto fondamentale è quello dell’accanimento terapeutico, secondo cui i sanitari non devono ostinarsi in modo irragionevole nella somministrazione di cure, né ricorrere a trattamenti inutili o sproporzionati. Deve tuttavia essere garantita la terapia del dolore e l’accesso alle cure palliative e, se richiesta dal paziente, la sedazione profonda.

La legge istituisce le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT): ogni persona ha la possibilità di esprimere anticipatamente in forma scritta (o in altri modi compatibili con le sue condizioni di salute) le proprie convinzioni e preferenze riguardo ai trattamenti sanitari di cui ritiene di avvalersi o a cui intende rinunciare.

Le DAT risultano vincolanti per i medici, ma non possono includere trattamenti o misure contrari a norme di legge o che vadano contro la deontologia professionale del medico, come il suicidio assistito o l’eutanasia. La nutrizione artificiale (cioè la somministrazione di preparati attraverso sonde gastriche o intestinali) e la ventilazione assistita (cioè la sostituzione o integrazione dell’attività dei muscoli respiratori) sono inclusi tra i trattamenti sanitari cui il malato ha facoltà di avvalersi o rinunciare, in quanto somministrati sotto prescrizione medica.

Il paziente ha la possibilità di modificare inogni momento la propria volontà precedentemente espressa e può delegare ufficialmente a una persona di fiducia il compito di rappresentarlo nel momento in cui gli sarà impossibile comunicare.

La norma prevede che anche la persona minore di età o incapace abbia diritto aveder considerate e rispettate le proprie scelte, in modo proporzionato alle capacità di comprensione e decisione.